sabato 27 Aprile 2024

CRA: Diffida – Ingressi per mobilità del personale

Siamo venuti a conoscenza che il CRA sta per assumere altre unità di personale attraverso l’accettazione delle istanza di mobilità di personale proveniente da altre istituzioni pubbliche, in prevalenza dal MIPAF.

La scrivente O.S. ha più volte formalmente ed informalmente chiesto che tutte le istanze pervenute vengano esaminate da una commissione a ciò appositamente costituita, e rispondano ad un processo valutativo equo ed omogeneo nei tempi e nelle procedure, a garanzia e tutela della pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro (art. 7 D.Lg.vo 165/01).

In particolare in questo periodo è a nostro avviso inaccettabile che personale esterno al CRA entri per autorizzazione disposta monocraticamente e “intuitu personae”, senza nessuna garanzia di pari opportunità per quanti da anni e ripetutamente chiedono che la propria istanza sia valutata, e che vedono non accolta l’istanza nonostante la disponibilità in pianta organica e l’assenso dei direttori interessati ad acquisire tale personale nelle sedi.

Proprio oggi, nel pieno di una tormentata fase di contrattazione, che mette a rischio gli emolumenti individuali per le ipotesi a nostro avviso scellerate del CRA,  l’ingresso di personale esterno abbasserebbe ulteriormente le risorse  economiche disponibili per i dipendenti CRA.

Le osservazioni che la Funzione Pubblica ha fatto sugli accordi già sottoscritti per le progressioni renderebbero gravissima la situazione economica del fondo, qualora il CRA intendesse accoglierle come ha annunciato di voler fare.

Inoltre il quadro normativo generale del Paese comporta l’assoluta necessità di mantenere il più alto possibile il percepito individuale al 31.12.10, percepito individuale che sarebbe decurtato del costo di questo personale “candidato” ad un ingresso “per direttissima” nel CRA.

Peraltro l’accettazione di personale proveniente da comparti diversi è assoggettato a tabella di equiparazione, che il D. Lg.vo 165/01 recentemente modificato demanda (art. 29 bis) a definizione tramite DPCM, sentite le OO.SS.; in ogni caso il CCNL vigente (art. 6 CCNL 202-5) disciplina il caso di passaggio di personale proveniente da altri comparti di contrattazione, definendo il passaggio previa contrattazione nazionale di ente (ovvero, tramite accordo con le OO.SS.). A tal proposito si precisa che qualora il CRA intendesse già avvenuta la contrattazione sulla tabella in base all’accordo sottoscritto il 4 ottobre 2007, precisiamo che tale tabella è stata sottoscritta per il solo personale interessato da specifica norma di legge (D. Lg.vo 454/99), ed era espressamente destinata a quei soli lavoratori che si trovavano in situazioni di dipendenza ben descritta dalla legge all’atto della costituzione del CRA.

E’ quindi indispensabile predisporre una nuova tabella con le OO.SS. ai sensi del CCNL, oppure attendere il DPCM previsto dal D. Lg.vo 165/01; in ogni caso, ogni atto unilaterale del CRA in materia di mobilità volontaria e di inquadramento è atto illegittimo e viola le prerogative di legge e sindacali.

Per quanto riguarda i Dirigenti, per i quali la tabella a suo tempo firmata non era applicabile, e per quelli presenti l’area contrattuale era unica, si rappresenta che siamo ancora in attesa di concludere l’accordo che il CRA ha ritirato dal tavolo negoziale, sostenendo che avrebbe posto un “quesito” alla F.P.  – come se il CRA fosse un Ministero vigilato – si presume a proposito delle “reggenze” attribuite in spregio del disposto normativo e a seguito delle nostre diffide.

Non solo non abbiamo notizie al riguardo, ma l’aumento numerico dei dirigenti a seguito di mobilità  appesantirebbe l’impatto economico sul fondo, diminuendo il percepito individuale al 31 dicembre 2010 per i dirigenti in servizio oggi nel CRA. Il danno, irrecuperabile e definitivo, si aggiungerebbe a quello già ipotizzabile a seguito delle “reggenze” a nostro avviso illegittimamente attivate qualora ai “reggenti” fossero pagate indennità a carico del fondo dei Dirigenti costituito sulla base dei presenti in ruolo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si diffida il CRA a procedere nell’autorizzare trasferimenti per mobilità in ingresso al CRA relativamente a personale provenite da altre amministrazioni, in particolare se da comparti di contrattazione diversi, in assenza di nuova tabella di equiparazione concordata con le OO.SS. o fino all’emanazione del DPM previsto dalla normativa vigente.

Qualora il CRA procedesse, la scrivente si vedrebbe costretta ad adire tutte le strade a tutela delle prerogative proprie e dei dipendenti in servizio che sarebbero lesi dal punto di vista economico.

UIL RUA
Sonia Ostrica

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