martedì 3 Dicembre 2024

ISTAT: Errata costituzione fondo – Ricorso UIL RUA

ISTATDopo l’effettivo pagamento al personale dell’intero ammontare del trattamento accessorio relativo alle annualità 2011, 2012 e 2013, è ora possibile procedere al ricorso avverso all’errata applicazione del taglio ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis L.122/10.

Per meglio comprendere l’oggetto del contendere riportiamo il caso relativo alla annualità 2011:

Dal 2011 in poi, l’amministrazione imposta la costituzione del Fondo Accessorio secondo questa sequenza:

Totale Fondo Teorico 2011 (costituzione CCNL – calcolo ISTAT) 12.665.696,50
Decurtazione art.67 L.133/08 – 736.173,41
Decurtazione art.9, c.2-bis, L.122/10 – 703.814,71
FONDO ACCESSORIO 2011 11.225.708,38

Riguardo l’applicazione del taglio ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis contestiamo l’interpretazione delle norme di legge data dall’ISTAT.
La norma in oggetto – che integralmente riportiamo – deve essere interpretata nel senso che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” è riferito all’ammontare complessivo del fondo accessorio costituito secondo la previsione contrattuale (c.d. FONDO TEORICO 2011) e quindi l’automatica riduzione, proporzionale al personale cessato, deve essere applicata al FONDO TEORICO e non al valore stabilito nel “corrispondente importo dell’anno 2010”.
“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

Sosteniamo dunque che rispetto al fondo 2011, il calcolo corretto deve essere il seguente:

1° Passaggio: Calcolo del TETTO del Fondo secondo quanto previsto dall’art. 67 della legge 133/08 di seguito riportata.
“5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ così sostituito: «189. A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».”

Pertanto l’importo non superabile del Fondo deve essere così calcolato:

Totale Fondo Teorico (importo calcolato dall’ISTAT) 12.665.696,50
Decurtazione art.67 L.133/08 (importo calcolato dall’ISTAT) – 736.173,41
TETTO FONDO ACCESSORIO dal 2009 11.929.523,09

2° Passaggio: Calcolo del Fondo con decurtazione ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis legge 122/10

Totale Fondo Teorico 2011 (importo calcolato dall’ISTAT) 12.665.696,50
Decurtazione art.9, c.2-bis, L.122/10 (importo calcolato dall’ISTAT) – 703.814,71
FONDO ACCESSORIO 2011 11.961.881,79

3° Passaggio: Riconduzione del Fondo 2011 al tetto massimo 2010 pari a 11.875.584,12 CONTROLLARE!!!!!

N.B. – Nella disposizione n. D00/745/PER del 26 novembre 2012, per rendere coerente l’errata modalità di calcolo, l’amministrazione aggiunge le parole “tale importo” al contenuto dell’art.9 comma 2-bis L.122/10 modificandone arbitrariamente il senso.

Per partecipare al ricorso potete scrivere a uilrua@istat.it o contattare i rappresentanti Uil Rua Istat

Il ricorso è a titolo gratuito per i lavoratori iscritti alla UIL RUA.
Per i non iscritti il contributo per partecipare al ricorso è di 200,00 euro.

UIL RUA ISTAT

 

 

 

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