venerdì 26 Aprile 2024

Università di Torino – Applicazione della Direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con riferimento alla direttiva in oggetto e alla circolare applicativa emanata dalla vostra Università, ci preme segnalare che l’indicazione del limite di distanza dalla abitazione alla sede di lavoro (risiedere in un luogo distante dalla sede lavorativa almeno 15 Km e di avvalersi di mezzi di trasporto pubblico per raggiungerla) indicato nella circolare tra i requisiti prioritari per la richiesta di modalità flessibili di lavoro, non è contemplato nella direttiva 1/2020.

Si ricorda infatti che la direttiva citata, al punto 3. (Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa), indica alla pubbliche amministrazioni di privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Nessun riferimento quindi alla distanza kilometrica ma solo all’utilizzo dei servizi pubblici di trasporto.

Questa organizzazione chiede quindi di eliminare quale criterio prioritario la distanza chilometrica dalla sede lavorativa.

Cordiali saluti

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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